Formazione 4.0 - Format impresa sociale

Format impresa sociale

Formazione 4.0

Formazione 4.0 è una misura del più ampio piano di transizione 4.0 finanziato dal recovery found, il cui obiettivo primario è quello di sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

Si tratta di una misura importante di finanziamento riconosciuta immediatamente alle imprese sotto forma di credito di imposta.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.


Gli investimenti e/o i costi (spese) ammissibili al credito d’imposta sono:

  • Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • I costi relativi ai servizi di consulenza connessi al progetto formativo;
  • Le spese di personale dei partecipanti alla formazione e le spese generali definite indirette come ad esempio le spese amministrative, le spese di locazione, o altre spese generali sostenute nelle le ore in cui i partecipanti hanno partecipato alle attività formative. Le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati come esperti da impiegarsi come docenti o tutor nelle attività di formazione.

Attività di formazione consentite e previste

Le attività formative dovranno riguardare una o più tematiche tra vendite, marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0

  • Big data e analisi dei dati;
  • Cloud e fog computing;
  • Cyber security;
  • Simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • Prototipazione rapida;
  • Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • Robotica avanzata e collaborativa;
  • Interfaccia uomo macchina;
  • Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • Internet delle cose e delle macchine;
  • Integrazione digitale dei processi aziendali.

A chi si rivolge la misura
Alle imprese residenti nel territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Vengono rigorosamente escluse le imprese in stato di:

  • Liquidazione volontaria;
  • Fallimento;
  • Liquidazione coatta amministrativa;
  • Concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • Ricevuta di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Erogazione delle attività formative

Internamente attraverso personale dipendente; nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.

Come si accede

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione .

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • Una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • L’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • I registri delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.

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